Separazione personale ed affidamento della prole » No al trasferimento all’estero dei figli se lede il diritto alla cogenitorialità

Vale forse la pena premettere che, nella prassi giudiziaria ed in tema di separazione personale dei coniugi, viene definito collocatario il genitore presso il quale il bambino abiterà stabilmente e in via prevalente: il che, il più delle volte, comporta che l'altro genitore (non collocatario) si veda relegato alla condizione di genitore legittimato ad un mero diritto di visita. Nel caso che andremo ad esaminare, addirittura, il genitore collocatario avrebbe preteso di creare le condizioni che, nella pratica, si sarebbero tradotte nel negare anche il solo diritto di visita all'altro genitore.

Per fortuna i giudici ci hanno messo una "pezza".

In caso di separazione personale ed affidamento, sussiste il divieto per la madre straniera collocataria di tornare in patria col figlio, se ciò lede al diritto dell'altro genitore di poter far visita alla prole.

La richiesta di modifica dei provvedimenti di affido del minore, motivata dal trasferimento all'estero del genitore collocatario sia per lavoro che per assistenza alla famiglia di origine, pur esplicitando diritti garantiti da norme di rango comunitario, non di meno non può essere accolta, laddove l'interesse del minore a godere dell'apporto di entrambe le figure genitoriali, risulti pregiudicato da questa scelta.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 19694/14.

Per il figlio che, a seguito della separazione della coppia, è stato collocato presso uno dei due genitori, non è la stessa cosa vedere l’altro attraverso il video del computer: i periodici incontri non possono essere sostituiti da una videoconferenza su Skype.

Dalla pronuncia degli Ermellini, ecco il no alla maternità o paternità surrogata da internet, anche nella fattispecie in cui la donna che voglia rientrare in patria abbia già il posto di lavoro assicurato, il che garantirebbe al piccolo una crescita più agiata.

I giudici di piazza Cavour, dunque, sono d’accordo nel ritenere che il ruolo paterno è importante e non può essere svolto né via chat né attraverso le video-chiamate.

In parole semplici, non si può autorizzare il trasferimento all'estero di uno dei genitori, anche se non pregiudica la relazione con l’altro genitore e se costituisce un innegabile vantaggio in prospettiva per il bambino.

L’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, può subire solo delle temporanee e proporzionate limitazioni rispetto agli interessi del minore.

22 Settembre 2014 · Genny Manfredi




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