Lilla De Angelis

Le abbiamo già risposto qui, abbia la cortesia di non ripetere la stessa domanda all’infinito: la legge impone all’azienda l’accantonamento del quinto dello stipendio netto del debitore sottoposto ad azione esecutiva.

L’importo accantonato verrà poi restituito al debitore qualora il giudice, con il decreto di assegnazione, decidesse di differire l’applicazione della seconda trattenuta. Il responsabile dell’ufficio del personale, tenendo conto che il creditore procedente nelle due azioni esecutive è il medesimo, potrebbe anche decidere di accollarsi l’onere di non procedere all’accantonamento.

Ma, sia chiaro una volta per tutte: il mancato accantonamento sarebbe frutto di una decisione discrezionale di opportunità, non sicuramente dovuta al dipendente sottoposto alla seconda azione esecutiva promossa dal medesimo creditore.


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