La residenza di una persona, secondo la previsione dell’articolo 43 del codice civile, è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Così si è espressa la corte di Cassazione nella sentenza 25726/2011.
Inoltre, secondo la Circolare 8/1995 del Ministero dell’interno, non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità.
L’unico requisito oggettivo da rispettare è la presenza del dichiarante in occasione di eventuali accessi ispettivi della polizia municipale. Infatti, continua la citata circolare, compito precipuo dell’ufficiale di anagrafe e` quello di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l’intenzione di risiedere, nel comune, e l’effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall’ufficiale di anagrafe, cui spetti esclusivamente la decisione finale – accoglimento o meno – della richiesta di iscrizione anagrafica.
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