Ludmilla Karadzic

Se lei riferisce che un notaio le ha consigliato la soluzione del testamento con lesione della quota di legittima (senza ulteriori precisazioni) ciò ci pone in una situazione di estrema difficoltà, dal momento che non siamo soliti mettere in discussione i suggerimenti forniti da un professionista, il quale conoscerà sicuramente meglio di noi la situazione del proprio cliente.

Tanto premesso, in scenari come quello da lei ipotizzato ed in presenza di figli, noi consigliamo sempre la soluzione radicale, consistente nel divorzio dal coniuge non debitore che esclude il coniuge debitore dall’asse ereditario.

Quando ciò non sia possibile, secondo noi è da evitare la redazione di un testamento che leda la quota di legittima del coniuge debitore superstite: il creditore può surrogarsi, come lei giustamente rileva, al coniuge debitore superstite con l’azione di riduzione dell’eredità finalizzata a ripristinare la quota di legittima dell’eredità su cui poi soddisfare la propria pretesa.

Il creditore del coniuge superstite debitore potrebbe, infatti, avvalersi di quanto disposto dell’articolo 2900 del codice civile (il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo’ esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare …) per sostituire l’erede debitore nella richiesta giudiziale di riduzione dell’eredita’, rivendicando la lesione della quota di legittima concretizzatasi con il testamento.

Ed allora, come muoversi? Il coniuge non debitore potrebbe comunque redarre un testamento che violi la quota di legittima del coniuge debitore superstite, purchè lasci a quest’ultimo il diritto di abitazione su un immobile (si tratta forse del rimedio a cui ha pensato il notaio, pur senza esplicitarlo). In tale contesto, per procedere con l’azione di riduzione dell’eredità al posto del coniuge debitore superstite, il creditore dovrebbe preliminarmente ottenere la rinuncia del coniuge debitore superstite al diritto di abitazione ottenuto in virtù del testamento. Ma, ad oggi almeno, non esiste alcuna norma codicistica, legislativa o pronuncia giurisprudenziale, che possa imporre la rinuncia ad un legato al coniuge debitore superstite (sentenza Corte di Cassazione 4005/13) anche se il creditore può, come sappiamo, agire per opporsi alla rinuncia all’eredità del chiamato debitore.

Sull’argomento si consulti pure questo articolo.


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