Ornella De Bellis

Proprio stamani siamo venuti a conoscenza della sentenza pronunciata il giorno 11 gennaio ultimo scorso, così come da noi stessi comunicatole via e-mail.

Il contenuto della sentenza può leggerlo qui, mentre la rettifica al post di risposta al suo quesito di ieri è stato pubblicato qui.

L’INPS, nel suo caso (la trattenuta è antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 545 del cpc che fissa il limite di impignorabilità della pensione al minimo vitale aumentato della metà), in base alla nuova sentenza in commento, non può trattenere più del 20% di quanto eccede il minimo vitale (ratione temporis equiparato alla misura massima dell’assegno sociale senza aumento della metà).

In pratica, la ratio della sentenza osserva che, con la trattenuta, l’INPS elude la normativa (articolo 545 del cpc) e le sentenze della Suprema Corte che hanno sempre confermato l’impignorabilità del minimo vitale (inteso come misura massima dell’assegno sociale prima dell’entrata in vigore della legge 83/15 e, dopo il 21 agosto 2015, come misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà).

Per ottenere il rispetto di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità può presentare un ricorso amministrativo (in autotutela) all’INPS ed attendere la risposta. In caso di silenzio o di esplicito diniego non le resta, purtroppo, che consultare un avvocato per valutare l’opportunità di un’azione giudiziale.


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