Annapaola Ferri

Probabilmente nel suo caso non si tratta del pignoramento della pensione presso l’INPS da parte di un creditore, ma del recupero di indebiti pensionistici che sono escutibili direttamante dall’Istituto di previdenza senza passare per il giudice.

In ogni caso, anche se si fosse trattato di un pignoramento giudiziale presso terzi, lei non avrebbe, purtroppo, potuto invocare le nuove disposizioni sull’impignorabilità del minimo vitale previste dall’articolo 545 del codice di procedura civile (così come modificato dalla legge 83/15 – articolo 13), in quanto tali norme non sono retroattive. In ogni caso il pignoramento avrebbe avuto luogo sul minimo vitale considerato pari alla misura massima dell’assegno sociale (ma non aumentato della metà).

Peraltro, una risposta in tal senso le era stata già fornita qui.

P.S. In seguito a sentenza della Corte di Cassazione si legga questo aggiornamento.


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