Rinegoziazione del mutuo ipotecario a tasso variabile
In tema di rinegoziazione del mutuo ipotecario a tasso variabile, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) è intervenuta, con l’articolo 8, comma 6, per disciplinare la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria. L'ambito di intervento riguarda in particolare:
- la rinegoziazione di mutuo ipotecario stipulato, ovvero accollato anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (12 luglio 2011);
- la rinegoziazione di mutuo ipotecario avente un importo originario non superiore a 200 mila euro; finalizzato all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
- la rinegoziazione di mutuo avente tasso a rata variabile per tutta la durata del contratto.
Con l'entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2012, il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo qualora al momento della richiesta presenti un’attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
Le condizioni di rinegoziazione del mutuo ipotecario secondo il disposto della legge 106/2011, articolo 6, assicurano, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso non superiore al tasso che si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data di rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione del tasso, nel contratto di mutuo.
In pratica, la rinegoziazione del mutuo ipotecario è effettuata applicando, al posto del tasso variabile, un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati. Inoltre l’applicazione del suddetto tasso di interesse potrà operare, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l’accordo con il cliente, per un periodo inferiore.
[…] fonte: Rinegoziazione del mutuo ipotecario a tasso variabile Aggregato il 7 novembre, 2011 nella categoria Comparazione, Mutui, Tasso Variabile […]
Memo per i mutuatari – Ultimo giro, ultima corsa – fino al 31 dicembre 2012 sarà possibile rinegoziare le condizioni contrattuali del proprio mutuo passando da tasso variabile a tasso fisso
La normativa a cui si riferisce l’articolo qui commentato, prevede, per i titolari di un mutuo a tasso variabile, il diritto ad ottenere dalla propria banca una rinegoziazione del proprio contratto di mutuo, convertendolo in un mutuo a tasso fisso, per la durata residua del piano di ammortamento. Il tasso fisso sarà calcolato sommando all’Irs 10 anni, lo spread previsto nel contratto di mutuo da rinegoziare. Si tratta dunque di condizioni estremamente vantaggiose, visto che l’Irs 10 anni attualmente viaggia intorno all’1,6%. Per fare un esempio, chi registra nel proprio contratto di mutuo a tasso variabile uno spread pari all’1.2%, potrà ottenere un mutuo a tasso fisso del 2.8%, fino all’estinzione del mutuo.
Ricordiamo a beneficio di quanti si fossero posti in ascolto solo adesso, che i requisiti per poter fruire dei benefici di legge stabiliscono che il mutuo deve essere stato stipulato per l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione prima del 14 maggio 2011 e per un importo originario non superiore a 200 mila euro. Inoltre l’indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza non deve superare i 35 mila euro. In fase di rinegoziazione è addirittura possibile richiedere di ridurre o allungare il proprio mutuo per un massimo di 5 anni, purchè la durata residua non superi i 25 anni.
Affrettatevi!
Chi vuole trasformare senza spese il proprio mutuo casa a tasso variabile in uno a tasso fisso, e non l’ha già fatto entro il 31 dicembre 2012, dovrà rinunciarci. Una legge del 2011 fissava, infatti, entro quella scadenza il limite per effettuare la rinegoziazione. Molte famiglie hanno perso un’occasione importante, anche a causa della scarsa informazione fornita dalle banche.
Si trattava della possibilità di rimodulare il proprio finanziamento bancario, purché si rientrasse in determinati requisiti. In particolare: “Fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che ha stipulato o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario d’importo originario non superiore a 200 mila euro, per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo”.
Per usufruire di questa chance, il mutuatario non poteva avere reddito ISEE superiore a 35 mila euro né tanto meno avere situazioni di morosità in essere.
Le associazioni dei consumatori hanno denunciato che le poche famiglie a conoscenza di questa opportunità hanno anche dovuto affrontare le resistenze delle banche.