Riapertura dei termini per la rottamazione ter e nuova chance per coloro che pur aderendo alla rottamazione bis sono sono stati in grado di adempiere puntualmente ai pagamenti rateali previsti

Il Decreto Legge 34/2019 (decreto Crescita), ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta rottamazione-ter, per i carichi esattoriali (cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento esecutivi) affidati all'Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Fino al giorno 31 luglio 2019, si potrà aderire scegliendo di pagare in unica soluzione (entro il 30 novembre 2019) oppure nel numero massimo di 17 rate consecutive la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Nuova chance per gli inadempienti al pagamento delle rate relative alla rottamazione bis

A chi ha precedentemente aderito alla Definizione agevolata introdotta dal decreto legge 148/2017 (rottamazione-bis) e non ha regolarizzato entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, può presentare domanda e dilazionare gli importi fino a 9 rate consecutive (3 anni). Anche in questo caso, tuttavia, è possibile aderire per i soli debiti non già ricompresi in una precedente dichiarazione presentata entro lo scorso 30 aprile. La prima rata, pari al 20% delle somme “rottamate”, scade il 30 novembre 2019 mentre le restanti 8, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In alternativa, è possibile versare gli importi “scontati” in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019.

Riapertura dei termini anche per i concessionari locali della riscossione

La riapertura dei termini per la rottamazione ter e le altre facilitazioni possono essere estese con riferimento alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Regio decreto 639/1910, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dai concessionari della riscossione locali di regioni, province, città metropolitane e comuni che avessero deciso di adottare un provvedimento di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali notificate dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per l'istanza di adesione bisognerà naturalmente rivolgersi al singolo concessionario locale.

6 Luglio 2019 · Stefano Iambrenghi




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