La rottamazione bis delle cartelle esattoriali » Nuova chance per i debitori non ammessi al beneficio o decaduti dalla possibilità offerta con la prima rottamazione del 2016 – Si possono adesso rottamare anche i debiti in riscossione coattiva affidati al concessionario dal 1 gennaio al 30 settembre 2017

Nuova chance per il debitore non ammesso al beneficio della prima rottamazione del 2016 per non aver pagato, nei termini, le rate di piani di dilazione in scadenza al 24 ottobre 2016

Relativamente ai soli carichi compresi in piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, il medesimo debitore potrà estinguere il debito con la definizione agevolata, senza corrispondere cioè le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive presentando, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all'agente della riscossione e pagando in unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l'importo delle predette rate scadute e non pagate.

In pratica, è stata offerta la possibilità di ripresentare la domanda di rottamazione per i debitori le cui istanze di rottamazione erano state respinte perché non in regola con il pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2016 relative a piani di dilazione in corso alla data del 24 ottobre 2016.

Per rientrare nei termini, dunque, sarà sufficiente presentare l'istanza di rottamazione entro il 31 dicembre 2017 e pagare le rate non corrisposte dei piani di dilazione, che avevano determinato il diniego di ammissione alla prima rottamazione, entro il 31 maggio 2018.

Gli importi relativi alla definizione agevolata dovranno essere saldati nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.

Nuova chance per il debitore decaduto dal beneficio della prima rottamazione concessa nel 2016 per non aver pagato, nei termini, le rate di luglio e settembre 2017

I termini per il pagamento delle rate di luglio e settembre 2017, previste nel piano di dilazione per i debitori ammessi al beneficio della prima rottamazione 2016, sono stati differiti al 30 novembre 2017, senza alcuna penalità.

Rottamazione bis 2017 per i debiti in riscossione coattiva affidati al concessionario dal 1 gennaio al 30 settembre 2017

Si potrà chiedere la definizione agevolata per i debiti in riscossione coattiva affidati al concessionario dal 1 gennaio al 30 settembre 2017 (carichi che erano esclusi dalla precedente rottamazione del 2016), sanando in questo modo pendenze fiscali, contributive, multe stradali, tributi locali. Si pagherà interamente la somma originariamente portata da avvisi di accertamento, avvisi di addebito e verbali di sanzione amministrativa, l'aggio per la riscossione nonché le somme dovute per le procedure esecutive già avviate, ma si risparmieranno gli oneri riconducibili agli interessi di mora e alle sanzioni accessorie per l'omesso pagamento.

Entro il 31 marzo 2018 il concessionario della riscossione, invierà ai debitori, per posta ordinaria, la comunicazione inerente eventuali carichi affidati entro il 30 settembre 2017 per i quali non è ancora stata notificata la cartella esattoriale. Il debitore, se interessato, dovrà presentare la domanda di definizione agevolata entro il 15 maggio 2018. Il concessionario della riscossione entro il 30 giugno 2018 comunicherà le somme dovute, l'importo delle singole rate, con giorno e mese di scadenza (al massimo cinque rate, da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019).

La presentazione della domanda di ammissione alla rottamazione bis comporta la sospensione dei piani di dilazione in corso: le rate dovranno comunque essere regolarmente versate fino alla comunicazione di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata.

25 Ottobre 2017 · Paolo Rastelli




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