L’obbligato che non corrisponde l’assegno dovuto ai figli e al coniuge separato o divorziato commette un reato indipendentemente dal fatto che, per effetto dell’omissione, ai beneficiari non vengono comunque a mancare i mezzi di sussistenza

Come sappiamo, l'articolo 570 del codice penale prevede che chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa tranne quando il reato è commesso nei confronti dei minori (nel qual caso si procede con una denuncia): com'è noto la querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.

Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole. La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato e può essere successivamente ritirata.

Dal 6 aprile 2018 è entrato in vigore l'articolo 570 bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) secondo il quale le pene previste dall'articolo 570 si applicano anche al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio è procedibile d'ufficio e quindi con la denuncia: la denuncia, infatti, è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

La condotta sanzionata dall'articolo 570 bis del codice penale, dunque, a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della disposizione, non presuppone uno stato di bisogno, nel senso che la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (ovvero la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento) per integrare un reato, a carico dell'obbligato, non deve necessariamente produrre l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari del mantenimento.

6 Aprile 2018 · Marzia Ciunfrini




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2 risposte a “L’obbligato che non corrisponde l’assegno dovuto ai figli e al coniuge separato o divorziato commette un reato indipendentemente dal fatto che, per effetto dell’omissione, ai beneficiari non vengono comunque a mancare i mezzi di sussistenza”

  1. Giuseppe Mauro ha detto:

    Fino ad oggi pena solo per chi faceva mancare l’essenziale ai figli

    Per l’avvocato Giuseppe Mauro, specializzato in diritto di famiglia, la disposizione attuativa del ministero della Giustizia, firmata dal ministro Andrea Orlando, “amplia la tutela legale che il codice penale offre in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo (tutela estesa dai soli discendenti anche agli ex coniugi) che oggettivo (il reato verrà commesso non solo da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, ma anche da chi ometta di versare l’assegno di mantenimento)”. “L’art. 570 limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, generalmente ai propri figli. Ora quelle pene, come recita lo stesso articolo 570 bis, si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

    Da ora in poi conseguenze anche per chi versa solo parte del dovuto anche se ha mezzi

    “Sino ad oggi”, chiarisce l’avvocato, “commetteva reato solamente chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza (ovvero l’essenziale per vivere: cibo, vestiario e casa) ma non anche chi, ad esempio, a fronte di un assegno di mantenimento di 1000 euro, decideva arbitrariamente di versarne 500“. “Ora non sarà più così e la reclusione (quantomeno sulla carta) sarà prevista anche a carico di chi ometterà di versare – ai figli o all’ex coniuge – l’assegno stabilito. In sostanza ogni inosservanza dei propri impegni diventa sempre più insidiosa se non motivata con estrema precisione in sede di giudizio. È vero, infatti, che alcuni padri si sono ‘salvati’ dimostrando la loro ‘effettiva incapacità economica‘, ma questa è una prova molto difficile che a nulla serve rispetto ad un grave stato di necessità”, conclude Mauro.

  2. Gian Ettore Gassani ha detto:

    Chiarire sulle spese straordinarie. E deve valere anche per le coppie gay unite civilmente

    Secondo Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, la norma “è scritta malissimo“, non spiega che cosa accade a chi non paga le spese straordinarie (come le visite mediche) e vale solo per i coniugi ma non per chi è unito civilmente. Il ministero ha però chiarito che si applica anche alle coppie di genitori che hanno sottoscritto un’unione civile.

    “Sul tema delle spese straordinarie mi auguro che il legislatore chiarisca. Sono spesso più alte di quelle ordinarie, ma nella norma, che è molto sintetica e si compone di quattro righe, non se ne fa cenno. Chiediamo quindi un intervento correttivo, anche di un solo rigo, che chiarisca questo punto e indichi se è passibile o meno di reato chi non paga per le scuola dei figli o per il dentista o per la palestra“. Quanto al fatto che nella norma si menzionino solo i “coniugi”, per Gassani il riferimento interpretativo deve essere “la legge 76 che ha disciplinato le unioni civili per le coppie omosessuali e i patti di convivenza per le coppie eterosessuali che non scelgano il matrimonio, ma sanciscano la loro unione di fronte a un avvocato o un notaio e all’ufficiale di stato civile: in caso di separazione il diritto al mantenimento è garantito proprio sulla base di quanto sancito nel contratto di convivenza”. Il ministero ha però precisato che la norma che “estendeva ai genitori non sposati la possibilità di sanzione penale per la mancata corresponsione dell’assegno ai figli è ancora in vigore” e quindi va riferita anche alla nuova disposizione sull’assegno di mantenimento ed il reato e le sanzioni in caso di mancato versamento.

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