I diritti del coniuge divorziato – eredità, assegno divorzile, assegnazione casa familiare e pensione di reversibilità
Dopo la sentenza di divorzio, la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Tuttavia, il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna, che ne faccia richiesta, a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo, o dei figli, meritevole di tutela.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi.
Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione puo’ avvenire in una unica soluzione. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta’. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu’ debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, e’ opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’articolo 1599 del codice civile.
In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita’, il coniuge rispetto al quale e’ stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno divorzile, alla pensione di reversibilita’, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e’ attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale e’ stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno divorzile.
All’ex coniuge, titolare del diritto di corresponsione periodica di un assegno divorzile, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, puo’ attribuire un assegno periodico a carico dell’eredita’ tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entita’ del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualita’ degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali, relativi all’assegno divorzile, sono stati soddisfatti in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno.
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale e’ pari al quaranta per cento dell’indennita’ totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e’ coinciso con il matrimonio.
In pratica, il coniuge divorziato non ha diritti ereditari sul patrimonio dell’ex coniuge defunto, se non per quanto riguarda la pensione di reversibilità e, qualora versi in stato di indigenza, l’eventuale attribuzione di un ulteriore assegno periodico a carico degli eredi.
18 Settembre 2015 · Lilla De Angelis
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Stai leggendo I diritti del coniuge divorziato – eredità, assegno divorzile, assegnazione casa familiare e pensione di reversibilità • Autore Lilla De Angelis • Articolo pubblicato il giorno 18 Settembre 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 9 Febbraio 2019 • Classificato nelle categorie assegno a carico eredi ex coniuge defunto per coniuge divorziato superstite, famiglia separazione assegno di mantenimento e divorzile, pensione di reversibilità e pensione indiretta, separazione e divorzio - assegnazione casa coniugale, successione eredità • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .