Precetto al coniuge separato inadempiente all'obbligo di mantenimento
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò solo a condizione che il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità.
Allegazione e documentazione che va compiuta rispetto all’atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto.
Così i giudici della Corte di cassazione hanno articolato la sentenza 21241/2016
22 Ottobre 2016 · Marzia Ciunfrini
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