In caso di alienazione rottamazione e vendita del veicolo si può ottenere il rimborso del premio rc auto non goduto
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Può capitare, a seguito di un sinistro stradale, di scegliere di non riparare nemmeno la propria autovettura, perché inutilizzabile, decidendo così di rottamarla. Ma se è già stata pagata la rata dell’rc auto all’assicurazione, è possibile ottenere il rimborso del premio assicurativo?
Forse non tutti lo sanno, ma in caso di alienazione veicolo, rottamazione e vendita si può ottenere il rimborso del premio rc auto non goduto, restituendo però il certificato e contrassegno all’assicuratore. Il rimborso verrà calcolato sul rateo non goduto al netto delle tasse.
Qualora, invece, si fosse ancora indecisi sul fatto sia il caso rottamare il veicolo o farlo riparare successivamente, si può in alternativa sospendere la polizza.
In questo modo si evita di far decorrere la polizza senza usufruire dell’idonea copertura assicurativa.
Attenzione però: spesso le condizioni contrattuali stipulate con l’rc auto prevedono un periodo minimo di sospensione di 3 mesi. Ricordiamo, inoltre, che per poter sospendere la polizza occorre restituire il certificato e contrassegno all’assicuratore, ed il veicolo dovrà esser riposto in un luogo privato ad esempio nel box.
Se oltre a rottamare o vendere il veicolo distrutto, intendete a breve acquistare un’altra auto potrete utilizzare la stessa polizza per assicurare la nuova vettura.
13 Marzo 2014 · Giovanni Napoletano
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