RC auto » rateizzazione del premio e conseguenze del mancato pagamento rateale

La stipula del contratto di assicurazione avviene per la durata di un anno (dal 1° gennaio 2013 senza tacito rinnovo). Il pagamento del premio, invece, può essere concordato in unica soluzione o essere corrisposto a rate.

Le norme in materia di omesso pagamento delle rate del premio sono regolate dal primo e secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Qualche problema di interpretazione nasce per quel che riguarda l'individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del terzo danneggiato nel periodo di sospensione della garanzia assicurativa.

Nel merito, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con sentenza numero 23313 dell'8 novembre 2007, che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato dal contrassegno assicurativo. Mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato.

Dunque, quando l'assicurato riesce ad ottenere il contrassegno di assicurazione (per un anno, per tre, quattro o sei mesi) la copertura assicurativa della compagnia assicuratrice deve essere sempre garantita al terzo danneggiato per tutto il periodo indicato dal contrassegno. Il che vuol dire che il terzo danneggiato deve essere risarcito anche se l'assicurato non ha pagato.

Per comprendere come si possa ottenere il contrassegno (in caso di rateizzazione del premio, almeno il primo) senza pagamento del dovuto, basta pensare alla circostanza in cui il pagamento del premio, in unica soluzione o della prima rata, avviene con assegno che risulterà poi essere scoperto.

Quindi, non c'è alcun contenzioso quando il sinistro si verifica nel periodo di copertura indicato sul contrassegno di assicurazione (indipendentemente dal pagamento del premio). Il problema si pone, invece, nel periodo di vigenza contrattuale (un anno) della polizza di assicurazione, quando scade il termine indicato dal contrassegno.

Qualora ciò avvenga, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 1751 del 30 novembre 2012, ha chiarito che nei contratti di assicurazione della r.c. auto con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata di premio, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile, con la conseguenza che, una volta spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione.

Mentre, le sentenze della Suprema Corte numero 15801 del 6 luglio 2009 e numero 6026 del 24 aprile 2001 hanno sancito che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo .

Ed allora, per quanto attiene le conseguenze del mancato pagamento del premio corrisposto per assicurazione r.c. auto, in particolare quando ricorre la rateizzazione del premio, la questione può essere così sintetizzata:

  1. Nel periodo di "tolleranza", ovvero nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato dal contrassegno di assicurazione la compagnia assicuratrice non può opporre al terzo danneggiato la mancata regolarizzazione del pagamento del premio e deve, pertanto, procedere al risarcimento del danno.
  2. A partire dal sedicesimo giorno successivo al termine di scadenza indicato dal contrassegno di assicurazione la compagnia assicuratrice può opporre al terzo danneggiato la mancata regolarizzazione del pagamento del premio.

Già, ma nel secondo caso chi risarcisce il terzo danneggiato? A rispondere alla domanda ci pensa la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4353/13, pubblicata il 21 febbraio.

Qualora il sinistro sia avvenuto oltre il termine di tolleranza il veicolo deve ritenersi sprovvisto di assicurazione e il risarcimento dei danni da circolazione stradale causato da detto veicolo é posto a carico dèl fondo di garanzia vittime della strada

Al lettore ricordiamo che, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 283 e seguenti della legge 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) il fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS) - costituito presso la CONSAP (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici) - risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli non coperti da assicurazione.

La liquidazione dei danni per i sinistri provocati da veicoli non coperti da assicurazione è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS (ex ISVAP).

Le somme anticipate dalle imprese designate vengono rimborsate dalla CONSAP che attinge al Fondo di garanzia per le vittime della strada. La CONSAP provvede poi ad integrare il FGVS esercitando azione di regresso, nei confronti proprietario del veicolo non coperto da assicurazione r.c. auto, attraverso l'iscrizione a ruolo dell'importo corrisposto al terzo danneggiato dall'impresa designata e la eventuale successiva emissione di cartella esattoriale per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva esattoriale affidate al concessionario (Equitalia).

23 Gennaio 2013 · Giovanni Napoletano




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