Il sub agente non comunica l’avvenuto pagamento del premio relativo ad una polizza RC auto, ma rilascia il contrassegno – La compagnia è tenuta comunque a risarcire il terzo danneggiato
Ove sia stata sottoscritta una polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto e sia stato rilasciato all’assicurato l’apposito contrassegno (indicativo di una certa decorrenza e durata della garanzia) ma la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio (o la prima rata di premio) stabilito nel contratto a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione é sospesa ma l’assicuratore é tenuto a risarcire i danni al terzo danneggiato in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.
La compagnia assicuratrice é, in ogni caso, tenuta al risarcimento del sinistro qualora si sia verificato il pagamento tempestivo (seppure al subagente) del premio da parte dell’assicurato: in tale evenienza, infatti, non può ritenersi sussistente un nesso di causalità tra comportamento omissivo del subagente (quanto alla comunicazione del regolare pagamento del premio da parte dell’assicurato) e responsabilità della compagnia per i danni cagionati al terzo danneggiato.
In questi termini si sono espressi i giudici della Corte di cassazione redigendo la sentenza 4112/2017.
22 Aprile 2017 · Giuseppe Pennuto
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