Prescrizione e decadenza per il recupero degli indebiti INPS

Prescrizione del diritto alla restituzione degli indebiti pensionistici

Il diritto alla restituzione degli indebiti pensionistici è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile.

Qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il termine di prescrizione decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all'articolo 2935 del codice civile, che dispone la decorrenza del termine prescrizionale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Altrimenti, la prescrizione del credito decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita.

La prescrizione, trattandosi di indebiti, si compie con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall'invio della comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato. Pertanto sono recuperabili le differenze di pensione erogate indebitamente sui ratei corrisposti nel decennio anteriore all'invio della comunicazione dell'indebito.

Prescrizione del diritto alla restituzione degli indebiti da Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

La revoca, modifica o rettifica dei provvedimenti dell'INPS che possono dar luogo al recupero della indennità TFS e TFR deve avvenire nell'ambito dei termini di decadenza regolati dalla legge (articolo 30 DPR 1032/1973).

In particolare, qualora vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto degli elementi risultanti dagli atti o vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo del trattamento, la revoca, modifica o rettifica del provvedimento deve avvenire non oltre il termine di decadenza di un anno dalla data del provvedimento stesso.

Qualora, invece, siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento oppure il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi, la revoca, modifica o rettifica del provvedimento deve avvenire nel termine di decadenza di 60 giorni dal momento della conoscenza da parte dell'Istituto degli elementi di novità o di falsità che hanno generato l'indebito.

Anche il diritto alla restituzione degli indebiti da TFR e TFS è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile.

2 Aprile 2018 · Chiara Nicolai




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4 risposte a “Prescrizione e decadenza per il recupero degli indebiti INPS”

  1. Ruggiero ha detto:

    Buongiorno.
    In questi giorni è arrivata una cartella esattoriale Inarcassa che pretende il pagamento di quote a far data dall’anno 2000 fino all’anno 2011.
    Le somme risultano iscritte a ruolo nel 2022. La somma è molto ingente perchè la sanzione inarcassa è pari alla quota da versare quindi si raddoppia il pagamento per ogni anno.
    Possibile che non sia intervenuta alcuna prescrizione in 22 anni? Evidenzio che da almeno 8 anni non ricevo raccomandate in tal senso.
    Grazie per chi vorrà rispondere.

    • La prescrizione, in queste situazioni, decorre dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate ha accertato un’evasione IRPEF comunicandola ad INARCASSA per il ricalcolo dei contributi dovuti. La domanda che ci si pone, è, allora, “Possibile che non sia intervenuta alcuna prescrizione in 22 anni per l’IRPEF eventualmente evasa”? Molto probabilmente il decorso della prescrizione dell’accertamento IRPEF può essere stato sospeso durante un contenzioso giudiziale poi conclusosi con decisione sfavorevole al contribuente.

  2. Anonimo ha detto:

    In quanto tempo si prescrive la possibilità di ricorrere in caso di attribuzione di pensione inferiore al dovuto? grazie. Giovanni.Cappuccio@fastwebnet.it

    • E’ innanzitutto obbligatorio procedere in via amministrativa (ricorso/reclamo all’INPS) e solo dopo (se ancora insoddisfatti della decisione) ci si può rivolgere al giudice del lavoro del tribunale territorialmente competente. In linea generale, il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di notifica del provvedimento che si intende impugnare (nella fattispecie, attribuzione della pensione). Per gli ex dipendenti pubblici, il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di primo pagamento della pensione.

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