Pignoramento dello stipendio per assegno di mantenimento dovuto e non versato

Si può effettuare il pignoramento dello stipendio per assegno di mantenimento anche se lo stipendio è già stato pignorato?

Se un coniuge legalmente separato non versa da diverso tempo gli assegni di mantenimento per l’ex moglie (disoccupata) e per i propri figli è possibile subire il pignoramento per omesso versamento dell'assegno di mantenimento anche se, con l’intero importo stabilito dal giudice in sede di separazione, lo stipendio del coniuge risulterà pignorato in misura maggiore del 50% a causa di un precedente pignoramento (1/5 dello stipendio)?

Il coniuge percepisce uno stipendio pari a 2000 euro di cui 400 sono già pignorati.

L’importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice è pari a 1000 euro. Se oltre al quinto dello stipendio venisse pignorato l’intero importo del mantenimento si supererebbe di 400 euro la soglia del 50% (400+1000=1400 ).

Nel caso in cui non sia possibile effettuare un pignoramento oltre la soglia del 50% l’ex moglie può agire in qualche modo per ricevere il restante importo (400 euro) oppure deve accontentarsi di una cifra minore rispetto a quella stabilita dal giudice (600 euro anziché 1000)?

Il giudice non potrà fare altro che disporre un pignoramento

L'ex coniuge che ha diritto all'assegno di mantenimento nella misura stabilita pari a 1000 euro ricorrerà al Giudice. Il quale non potrà fare altro che disporre un pignoramento nella misura di 600 euro, rispetto al massimo di 667 circa, corrispondente ad un terzo dello stipendio netto.

Il legale dell'ex coniuge che ha diritto al mantenimento, nell'udienza in cui è convocato il datore di lavoro per rendere edotto il Giudice sugli eventuali pignoramenti preesistenti, prenderà nota delle scadenza del primo rimborso.

E, quindi, il coniuge sottoposto ad esecuzione, completato il piano di rientro relativo al primo pignoramento, si vedrà perpetuare il prelievo alla fonte a favore dell'ex coniuge procedente, questa volta per un importo pari a 667 euro.

D'altra parte il coniuge obbligato a corrispondere gli alimenti, se non ha altri redditi, può chiedere la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione, specie quando si è verificato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell'altro.

Il discorso cambia, naturalmente, se il coniuge obbligato possiede beni immobili o depositi in conto corrente o titoli azionari ed obbligazionari. In questo caso il beneficiario dell'assegno di mantenimento potrà avviare le opportune azioni esecutive finalizzate alla riscossione coattiva dei propri crediti alimentari.

1 Ottobre 2012 · Loredana Pavolini





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