Pignoramento conto corrente condominale » E’ possibile?

E' possibile il pignoramento del conto corrente condominiale? Analizziamo la questione nell'articolo seguente.

Quando una compagnia che ha eseguito lavori, ad esempio di ristrutturazione, all'interno del condominio non riceve il pagamento della prestazione al termine dei lavori, scatta il principio della solidarietà sussidiaria tra condomini.

Ciò vuol dire che i creditori devono agire in esecuzione forzata, in primo luogo nei confronti del condomino moroso, ossia nei confronti di colui che non è in regola con il versamento delle spese condominiali.

Pertanto, per i creditori, è necessario dapprima effettuare un tentativo di escussione nei confronti dei condomini non adempienti, prima di rivolgersi a quelli in regola.

L’Amministratore, per tale scopo, è tenuto a comunicare ai terzi creditori i nominativi di coloro che sono adempienti e di coloro che invece sono morosi.

Ma torniamo alla domanda per la quale è stato redatto questo intervento, ovvero, possono i creditori, una volta ottenuto un decreto ingiuntivo o una sentenza esecutiva, disporre il pignoramento del conto corrente del condominio per far valere le proprie ragioni e soddisfare il proprio credito?

Affinché il creditore possa effettuare il pignoramento del conto corrente del condominio è necessario che sullo stesso vi siano somme dei condomini morosi.

Al contrario, l’amministratore del condominio potrà opporsi all'esecuzione.

Dovrà essere fornita, quindi, prova delle presenza di somme appartenenti ai condomini non in regola tramite i registri di contabilità condominiale nonché gli estratti conto della banca dove è stato aperto il conto corrente.

Il pignoramento del conto non può ad ogni modo superare le somme di denaro appartenenti ai condomini inadempienti.

Quanto sopra descritto potrà succedere in caso di inerzia dell'amministratore, al quale la legge riconosce i poteri di agire in tempi ristretti e direttamente nei confronti del condomino moroso.

Potrà riscuotere gli oneri condominiali dal condomino moroso in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea mediante decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

La tempestività di azione da parte dell'amministratore consentirà ai terzi di evitare le vie legali da parte dei terzi creditori e dunque il pignoramento del conto condominiale.

Con la riforma del condominio, per le obbligazioni assunte dal condominio nei confronti di terzi non vige più la regola della solidarietà tra condomini, in base alla quale il creditore poteva agire per l’intero importo nei confronti di un solo condomino, con rivalsa di quest’ultimo nei confronti dei morosi.

Oggi, con la nuova normativa, è stata introdotta la responsabilità sussidiaria tra condomini.

E' quello che si chiama anche beneficio della preventiva escussione.

In base a questa norma i creditori devono agire innanzitutto nei confronti del condomino moroso, nei limiti dei suoi millesimi, e solo qualora non sia possibile trovare soddisfazione sul patrimonio di quest’ultimo, rivelandosi l’azione infruttuosa, il creditore potrà rivolgersi anche nei confronti dei condomini in regola.

9 Giugno 2014 · Stefano Iambrenghi




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