Equitalia » No al pignoramento del conto intestato al defunto o ai suoi eredi

Equitalia non può procedere al pignoramento della quota del conto corrente bancario del debitore sottoposto ad esecuzione nel caso in cui la massa ereditaria sia comprensiva di altri beni.

In tema di espropriazione dei beni caduti in successione, l’agente delle riscossioni non può pignorare la quota del conto corrente bancario ancora indiviso del debitore se la massa ereditaria in comunione comprende anche altri beni.

Infatti, l’espropriazione forzata dell'intera quota, spettante ad un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti).

Inoltre, iniziata l’espropriazione della stessa, il giudice dell'esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore sottoposto ad esecuzione, se questa è possibile, o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa.

Invece, ecco il passaggio risultato decisivo ai fini della controversia, non è ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie, perché, potendo, in sede di divisione,venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 6809/13.

Il fatto e le considerazioni sulla pronuncia della Suprema corte ed il pignoramento del conto intestato a defunto ed eredi

Dopo l'applicazione della sentenza in esame, sarà più difficile per l'esattore la procedura di espropriazione dei beni caduti in successione. Equitalia non potrà pignorare la quota del conto corrente bancario (ancora indiviso) del debitore se la massa ereditaria in comunione comprende anche altri beni.

Questo perchè l'agente della riscossione potrebbe pignorare una quota che poi, in sede di assegnazione, andrebbe a un altro erede.

Il caso riguarda un pignoramento spiccato da Equitalia Friuli Venezia Giulia.

L'esattore aveva avviato la procedura di espropriazione a carico di un suo debitore che, nel frattempo, aveva ereditato, insieme ai fratelli, denaro del conto bancario del padre e alcuni altri beni.

La procedura era stata avviata ancora prima della divisione dell'asse ereditario.

Per questo il debitore aveva presentato opposizione.

Il Tribunale di Udine l'aveva respinta.

Contro questa decisione l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione e, questa volta, con successo.

La sesta sezione civile, cui la causa è stata assegnata, ha accolto il ricorso sostenendo che su una massa indivisa di beni l'esattore non può disporre il pignoramento.

Ora, la causa tornerà nuovamente a Udine, in Tribunale, dove i giudici dovranno mettere la parola fine al caso e decidere anche sulle spese concernenti il giudizio di Cassazione.

18 Novembre 2013 · Paolo Rastelli


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