Opposizione a decreto ingiuntivo - Disconoscere copia estratti conto
Talvolta le società cessionarie dei crediti che banche e finanziarie vantavano nei confronti del debitore inadempiente, si avventurano nella richiesta di un decreto ingiuntivo, producendo agli atti una copia degli estratti conto cronologici forniti dal creditore originario, attestanti la presunta evoluzione temporale della posizione debitoria, con il dettaglio delle rate dovute e non versate, comprensive degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e giustificando, così, l’ammontare complessivo dell’importo preteso.
Sarebbe opportuno, per il debitore, contestare la conformità all’originale della copia dell’estratto conto depositata in atti dal creditore procedente, disconoscendo il documento in modo formale in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e pretendendo l’esibizione dell’originale o, quanto meno, di una copia autenticata. Va considerato, infatti, che il più delle volte, parliamo di documenti consegnati da cedente a cessionario parecchi anni addietro, spesso inseme a tanti altri (i crediti vengono alienati in blocco) e che potrebbero anche non riflettere correttamente la posizione complessiva del debitore sottoposto ad azione esecutiva.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 27233/2017 ha stabilito che nell’ambito di un procedimento a contraddittorio differito (quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo) il disconoscimento della conformità della copia dall’originale deve essere formalmente eccepito nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, atteso che, con tale opposizione, non si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notifica del ricorso del creditore e del decreto ingiuntivo stesso, dopo che il debitore è stato messo in condizione di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell’istanza e del provvedimento monitorio.
27 Novembre 2017 · Annapaola Ferri
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