L’eventuale stato di difficoltà finanziaria dell’azienda non libera il sostituto d’imposta dalle responsabilità penali connesse all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
Il sostituto di imposta deve adempiere all’obbligo retributivo e a quello contributivo: in caso di difficoltà finanziarie, il soggetto interessato è tenuto a ripartire le risorse esistenti all’atto dell’erogazione degli emolumenti in modo da potere assolvere al debito verso l’erario e l’istituto previdenziale, anche se ciò comporti la impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.
Il principio richiamato vale sia se a fallire sia soltanto la società, che anche l’imprenditore; nella prima ipotesi, peraltro, ove non dichiarato fallito personalmente colui che era il rappresentante legale della società, lo stesso è tenuto al pagamento delle ritenute con le personali risorse finanziarie: non sono, insomma, le vicende fallimentari della società tenuta al versamento o dell’amministratore a costituire, di per sé stesse, cause di esclusione del dolo del delitto di omissione contributiva, o addirittura di esclusione della punibilità.
Così si è espressa la Suprema Corte con la sentenza 36907/15 emessa dalla terza sezione penale.
16 Settembre 2015 · Lilla De Angelis
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Stai leggendo L’eventuale stato di difficoltà finanziaria dell’azienda non libera il sostituto d’imposta dalle responsabilità penali connesse all’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali • Autore Lilla De Angelis • Articolo pubblicato il giorno 16 Settembre 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 2 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie evasione contributiva, tasse - evasione ed elusione fiscale reati tributari ed abuso del diritto • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .