Notifica omessa o tardiva della cartella esattoriale - Cosa afferma la giurisprudenza
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Nel caso di tardiva o mancata notifica della cartella esattoriale, il contribuente può chiamare in causa indifferentemente l’ente creditore oppure l’agente della riscossione.
In tal senso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza numero 16412 del 25 luglio 2007, si è espressa sulla individuazione del soggetto (agente della riscossione ovvero ente creditore) legittimato passivo in caso di impugnazione di avviso di mora non preceduto da cartella di pagamento.
I giudici di legittimità hanno affermato che “l’azione (del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria) può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi dì litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore“.
Ciò si ricava dall’articolo 39 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, numero 112, secondo cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite“.
Conseguentemente, afferma la Corte, “l‘aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. La risposta non può essere diversa per il caso in cui il contribuente, a fondamento dell’impugnazione dell’atto consequenziale, abbia dedotto l’omessa notifica dell’atto presupposto“.
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione numero 16412 del 2007, i giudici di legittimità, richiamando i principi di diritto enunciati nella citata sentenza numero 16412 del 2007, hanno affermato che il contribuente che impugni l’avviso di mora sostenendo il venir meno del debito tributario per prescrizione ben può notificare il ricorso esclusivamente all’amministrazione, senza coinvolgere l’agente della riscossione.
Mentre in ogni altro caso di lite che riguardi esclusivamente la regolarità, o la validità degli atti esecutivi del concessionario, legittimato passivo deve ritenersi solo il concessionario stesso.
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7 Settembre 2010 · Antonella Pedone
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