Omessa notifica della pretesa tributaria
In tema di riscossione a mezzo di cartella esattoriale, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria che la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio, la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto, o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.
In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è fatto esclusivo destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella speci un litisconsorzio necessario.
Il concessionario, poi, è parte quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, nel caso – cioè – di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora. In tale ipotesi l’atto va impugnato, chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore.
Questi i principi enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 22729/2016.
12 Novembre 2016 · Paolo Rastelli
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