Morosità per forniture di energia elettrica » Informazioni utili

Morosità per forniture di energia elettrica » Informazioni utili

In questo articolo parleremo di tutti i problemi cui si va incontro in caso di morosità per la fornitura di energia elettrica, ovvero, quando non si paga o si paga in ritardo una bolletta della luce. Forniremo, inoltre, alcune dritte e informazioni su come potersi tutelare in caso di distacco ingiusto.

Procedura in caso di morosità della bolletta elettrica

Se un cliente non paga entro la scadenza indicata sulla bolletta, il venditore deve inviargli una raccomandata, non è necessario l'avviso di ritorno, che specifichi il termine ultimo di pagamento.

Il termine ultimo non può essere:

  • Inferiore a 20 giorni dall'emissione della raccomandata da parte del venditore;
  • Inferiore a 15 giorni dall'invio della raccomandata da parte del venditore.

La raccomandata inoltre dovrà indicare:

  • le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l'avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.);
  • il termine oltre il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura;
  • l'eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile.

Se, per esempio, il contratto prevede una potenza massima di 3,3 kW, essa verrà ridotta a 495 W, consentendo così un uso, sia pure minimo, di alcune apparecchiature elettriche.

Se il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni di riduzione della potenza la fornitura verrà sospesa.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall'ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora

I costi del mancato o del ritardato pagamento di una bolletta relativa alla fornitura di elettricità

Se un cliente con contratto a condizioni regolate dall'Autorità (servizio di maggior tutela), paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.

Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti morosi sarà del 6,5% annuo.

Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l'invio del sollecito.

Se un cliente con un contratto nel mercato libero, invece, paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere gli interessi di mora e le spese previste dal contratto.

Utenti a cui non può essere sospesa la fornitura di corrente elettrica

E' bene notare che la fornitura non può mai essere sospesa, nemmeno per morosità, ai clienti, definiti non disalimentabili.

Parliamo, ad esempio, degli utenti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita, e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi.

Inoltre, la fornitura non può essere sospesa quando:

  • il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
  • il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato regolarmente al venditore;
  • la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  • il cliente ha presentato un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi, in seguito a un malfunzionamento del contatore accertato dal distributore competente, o nei casi di conguagli o di importi anomali per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore; quest'ultimo deve obbligatoriamente rispondere ai reclami, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura.

Per di più, se si ha un contratto a condizioni regolate dall'Autorità (servizio di maggior tutela) la fornitura non può essere sospesa se:

  • l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all'importo medio stimato delle precedenti bollette. Se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 50 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è pari o superiore a 50 € oppure se ha ricevuto, nel precedente periodo di fatturazione, bollette con un consumo medio stimato pari o inferiore a 50 €;
  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dall'energia elettrica (per esempio il gas) forniti dalla medesima impresa multiservizio.

Tempi e costi della riattivazione della fornitura di elettricità

Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, bisogna innanzitutto inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell'avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.

Il venditore che riceve l'attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura.

Se il fornitore riceve dal cliente la documentazione dell'avvenuto pagamento dopo le ore 18:00 di un giorno feriale, l'invio al distributore può avvenire il giorno successivo.

Il distributore, quindi, deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito).

Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo.

Veniamo ora ai costi di riattivazione.

I clienti con contratto a condizioni regolate dall'Autorità (servizio di maggior tutela) devono pagare:

  • un contributo fisso di 26,76 €. Il contributo è ridotto del 50% quando l'utenza è già predisposta per la telegestione;
  • un contributo per oneri amministrativi di 23 € per la riduzione di potenza o per la sospensione della fornitura;
  • un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 23 € per il ripristino di potenza o per la riattivazione della fornitura.

Se la sospensione della fornitura è preceduta dalla riduzione di potenza, il contributo fisso deve essere richiesto una sola volta.

Nel mercato libero i clienti devono pagare:

  • un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 26,76 €. Il contributo è ridotto del 50% quando l'utenza è già predisposta per la telegestione;
  • un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

Gli indennizzi: quando i fornitori di energia elettrica non rispettano la normativa

Se i venditori non rispettano le regole, sono obbligati a corrispondere un indennizzo al cliente.

Per quanto riguarda la sospensione della fornitura e/o la riduzione della potenza, gli indennizzi automatici a favore del cliente sono previsti nei seguenti casi:

  • 30 euro se non è stata inviata la raccomandata di messa in mora;
  • 20 euro se il venditore è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e il termine ultimo per il pagamento era inferiore a 15 giorni solari dall'invio della raccomandata;
  • 20 euro se il venditore non è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e ha consegnato la comunicazione di messa in mora al servizio di spedizione postale oltre 3 giorni lavorativi dalla data della sua emissione;
  • 20 euro se il venditore non è in grado di documentare il giorno di invio della raccomandata, e il termine ultimo per il pagamento era inferiore a 20 giorni solari dall'emissione della comunicazione di messa in mora;
  • se la sospensione della fornitura è stata richiesta prima che fossero trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento.

Gli indennizzi automatici sono corrisposti non oltre 8 mesi dal verificarsi della sospensione.

Nei casi in cui il venditore è dovuto a riconoscere l'indennizzo, al cliente non possono essere fatti pagare gli oneri previsti in caso di sospensione e riattivazione della fornitura.

Quando un utente di energia elettrica diventa cattivo pagatore

Un utente viene considerato cattivo pagatore se non paga nel corso di 365 giorni di fornitura almeno 2 bollette anche non consecutive, purché:

  • per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
  • nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di già accertato malfunzionamento del contatore;
  • non sussistano crediti del cliente nei confronti del venditore per precedenti fatture non ancora liquidati dal venditore stesso;
  • il venditore abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o a un reclamo inerente corrispettivi non pagati.

25 Marzo 2014 · Giovanni Napoletano


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