Morosità della bolletta del gas » Il vademecum

Quanto costa pagare in ritardo la bolletta del gas?

Se la bolletta viene pagata dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può richiedere gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari a quello di riferimento fissato dalla BCE aumentato del 3,5%. Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 3%, il tasso di mora applicabile ai clienti morosi sarà del 6,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l'invio del sollecito.

Il cliente buon pagatore, cioè il cliente che nei 2 anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro la scadenza, ovvero il cliente che sia qualificato tale dall'esercente in base a criteri diversi, purché non peggiorativi, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali. Se, per esempio, paga con un ritardo di 15 giorni rispetto alla scadenza, per i primi 10 giorni gli verranno addebitati solo gli interessi legali, mentre per gli altri 5 giorni il venditore potrà chiedere gli interessi di mora.

Cosa succede se non si paga una bolletta del gas e quando viene sospesa la fornitura per morosità?

Se il cliente non paga entro la scadenza indicata nella bolletta, il venditore deve inviargli una raccomandata (non è necessario l'avviso di ritorno) che specifichi il termine ultimo di pagamento.

Il termine ultimo non può essere:

  • Inferiore a 20 giorni dall'emissione della raccomandata da parte del venditore
  • Inferiore a 15 giorni dall'invio della raccomandata da parte del venditore

La raccomandata inoltre dovrà indicare:

  • le modalità con cui il cliente deve comunicare l'avvenuto pagamento (telefono, fax ecc.);
  • il termine dopo il quale, se il cliente continua a non pagare, il venditore invierà al distributore la richiesta di sospensione della fornitura;
  • il costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il venditore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall'ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora.

Quando non può essere sospesa la fornitura del gas per morosità?

La fornitura non può essere sospesa quando:

  • il cliente non è stato preavvisato con raccomandata;
  • la bolletta è stata pagata nella scadenza prevista ma, per una causa non imputabile al cliente, l'incaricato alla riscossione non lo ha ancora comunicato al venditore;
  • l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale. In questo caso il venditore può trattenere la cauzione e addebitare nuovamente la cifra corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;
  • il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di gas (per esempio l'energia elettrica) forniti dalla medesima impresa multiservizio;
  • la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
  • nei casi di conguagli o di importi anomali per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore; quest'ultimo deve obbligatoriamente rispondere ai reclami, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura.

Come e in quanto tempo si può ottenere la riattivazione della fornitura del gas sospesa per morosità?

Per riattivare la fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell'avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.

Il venditore che riceve l'attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura.

Il distributore deve riattivare la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Se la richiesta di riattivazione giunge al distributore oltre le ore 18:00 nelle giornate di lunedì martedì e mercoledì, e oltre le ore 14:00 nelle giornate di giovedì e venerdì, la procedura può slittare al giorno successivo.

Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente domestico (di norma dotato di contatore fino alla classe G6) deve automaticamente ricevere un indennizzo di 35 €.

Quanto costano la sospensione e la riattivazione della fornitura per morosità?

In caso di sospensione della fornitura per morosità, il venditore può richiedere al cliente il pagamento del costo effettivamente sostenuto per la disattivazione e la riattivazione.

Per riattivare la fornitura occorre pagare in base a un prezzario stabilito dalla concessione che regola il servizio di distribuzione e/o reso pubblico dal distributore.

5 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi


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