MAXI Sanzione per Assegno privo della clausola NON Trasferibile – Le vittime si coalizzano

Siamo i MAXI SANZIONATI PER UN ASSEGNO PRIVO DEL NON TRASFERIBILE. Siamo migliaia di cittadini che attraverso un gruppo w.app e una pagina facebook (‘MAXI Sanzione per Assegno privo del NON Trasferibile') stanno condividendo le proprie storie con la speranza di trovare una soluzione positiva.

Martedì 27/02/18 è stata approvata alla Commissione Finanze della Camera, a firma dell’On. Boccadutri, la revisione delle MAXI SANZIONI che reintroduce il criterio della proporzionalità. Siamo ora in attesa che il Governo dia l’ok definitivo.

Torniamo alle origini di questa vicenda. La nostra ‘colpa’ è quella di aver utilizzato vecchi libretti degli assegni che giacciono nelle nostre case spesso da oltre un decennio e mancano del prestampato ‘non trasferibile’, Nessuno di noi sapeva dell’entrata in vigore del nuovo Dlgs, né della preesistente norma (con però ben altre sanzioni!!!). Il Dlgs del 21 novembre 2007 in cui siamo incappati è volto alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo, è lapalissiana la nostra estraneità a tali attività, mentre è evidente l’errore compiuto in assoluta buona fede. La norma punisce il trasferimento, perciò è sanzionato il traente l’assegno e parimenti il beneficiario. La segnalazione dei nostri vecchi assegni è partita dalle nostre banche.

In questi mesi ci siamo battuti attraverso la nostra pagina facebook fino ad arrivare all’attenzione dei media. Ci siamo contati, nell’arco di pochi mesi siamo diventati qualche migliaio di cittadini.

Cosi abbiamo tratto qualche breve riflessione:

  1. le banche hanno una corresponsabilità nella segnalazione del correntista 'distratto' ma non intervengono per prevenire l'illecito, sono parte in causa ma non vengono sanzionate;
  2. la norma manca di alcuni aspetti formali al pari dei ns assegni. La violazione dell'art 49 comma 5 comporta la possibilità di oblazione col pagamento di 6.000€, per una sanzione compresa tra i 3.000 e 50.000€. Il MEF invita il cittadino sanzionato ad esercitare l'oblazione (PAGARE 6.000€ entro 60gg) ma non commisura la sanzione. Insomma di che multa stiamo parlando nessuno lo sa, nemmeno il Ministero!

La conclusione era all'evidenza di noi tutti: se noi cittadini abbiamo violato la legge, LA LEGGE NON PUO' ESSERE UNA PREVARICAZIONE SUL CITTADINO.

Dopo pochi passaggi televisivi, non si è fatta attendere la reazione dell’ABI che agli inizi di febbraio s’è prodigata a diffondere per ogni via il vademewcum per la corretta compilazione degli assegni con ben 7 mesi di ritardo dall’entrata in vigore del Dlgs. A dieci giorni di distanza con un comunicato ufficiale la Banca d’Italia è intervenuta chiedendo espressamente alle banche di contribuire alla soluzione del problema MAXI SANZIONI.

E cosi arriviamo al 27/02/18 quando, l’On. Sergio Boccadutri ha proposto nel parere relativo al Decreto legislativo sull'accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, di rivedere le sanzioni relative agli assegni senza clausola "non trasferibile". Il parere è stato approvato dalla Commissione finanze della Camera, reintroducendo la proporzionalità della sanzione amministrativa, e recuperando anche le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina antiriciclaggio.

Oggi, ci auguriamo che l’attuale Governo, con la stessa solerzia del Parlamento, prenda atto del parere della Commissione e sigilli con un lieto fine il tema MAXI SANZIONI.

Per tutti i cittadini raccolti nella pagina facebook: MAXI Sanzione per Assegno privo del NON Trasferibile

Gian Luigi Aquilini, mobile 340 709 79 16, e-mail gianluigi.aquilini@gmail.com

1 Marzo 2018 · Simone di Saintjust




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