La norma in questione (articolo 49 del decreto legislativo 231/2007) è entrata in vigore Il 29 Dicembre 2007.
Il comma 4 dispone che I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
Mentre il comma 5 stabilisce che Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
L’articolo 63 del medesimo decreto legislativo sancisce che, per la violazione della disposizione di cui all’articolo 49, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila euro a 50 mila euro.
Trattandosi di una sanzione amministrativa, la Pubblica Amministrazione ha 5 anni di tempo per contestare la violazione.
1 Febbraio 2018 · Carla Benvenuto