L’ipoteca esattoriale originata dal mancato pagamento di imposte sul reddito deve essere impugnata innanzi al giudice tributario (e non ricorrendo al giudice delle esecuzioni)

L’ipoteca prevista dal dpr 602/73, articolo 77, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui al precedente articolo 50, comma 3, obbligatoria nel caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiche’ l’iscrizione ipotecaria non puo’ essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensi’ un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, se promosse in epoca posteriore al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 223/2006, articolo 35, comma 26 quinquies) non trattandosi di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 14038/16.

28 Luglio 2016 · Paolo Rastelli


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