Ipoteca su immobile sottoposto a sequestro – Il creditore non può chiedere la revoca del sequestro
Il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non può essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su quei beni.
Nessuna forma di confisca, infatti, può determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito.
Tuttavia il creditore non può ottenere la revoca del sequestro per soddisfarsi sul bene. Egli deve attendere l’esito del processo penale e l’eventuale decisione definitiva sulla confisca perché solo in tale momento il conflitto fra creditore e Stato da potenziale diventa attuale e concreto e, quindi, idoneo ad essere risolto attraverso la “tutela posticipata”. Fino a quando il processo penale non si conclude, il terzo creditore, non ha alcuna legittimazione né ad intervenire nel processo, né ad ottenere la revoca del sequestro penale.
Insomma, il creditore titolare del diritto reale di garanzia sul bene colpito da sequestro penale non e’ legittimato a chiedere la revoca del sequestro penale.
Questa la posizione assunta dai giudici di legittimità nella sentenza numero 10471 del 5 marzo 2014.
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