Ipoteca esattoriale – Equitalia deve notificare il preavviso di iscrizione, sempre e comunque

l’ipoteca esattoriale rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare

In giurisprudenza è consolidato il principio in base al quale l’ipoteca esattoriale rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare; e, dunque, in qualche modo, un atto della procedura esecutiva: in questa prospettiva l’iscrizione ipotecaria necessariamente dovrebbe essere soggetta a tutte le condizioni ed i limiti posti per la procedura esecutiva, e quindi anche alla comunicazione del preavviso di iscrizione.

Già precedenti pronunce della corte di Cassazione a sezioni unite avevano qualificato l'iscrizione di ipoteca come atto preordinato e strumentale alla esecuzione, con la conseguenza che ad essa fosse applicabile la disciplina propria degli atti di esecuzione esattoriale.

I giudici di legittimità, inoltre, avevano rilevato come le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplino misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché – oltre che avere introdotto misure quali il fermo amministrativo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili – introducono modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. E, quindi, era già stata sancita l'esigenza che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, fossero rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale finalizzati a consentire, al debitore sottoposto ad esecuzione, di far valere le proprie ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l’amministrazione (quali quello di comunicare all'interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – i termini e le modalità con cui poteva proporre opposizione).

Ipoteca esattoriale - Contraddizioni normative e giurisprudenzali

Tuttavia, le norme di legge (articolo 50 dpr 602/73) prevedono che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Il richiamato disposto normativo, pertanto, sembra disporre che il preavviso contenente l’intimazione ad adempiere debba precedere esclusivamente l’inizio dell’espropriazione, ma non anche l’iscrizione ipotecaria.

Contraddizioni evidenti sono poi emerse con la sentenza di Cassazione 15746 del 2012, con la quale si è ritenuta priva di efficacia retroattiva la norma che, nel corso del 2011, aveva stabilito, per l'agente della riscossione, l'obbligo di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca esattoriale.

Ipoteca esattoriale - Equitalia deve notificare il preavviso di iscrizione al debitore, sempre e comunque

Ecco spiegato il motivo per cui la Corte di cassazione a sezioni unite ha ravvisato l'esigenza di porre fine, una volta per tutte, ad equivoci ed interpretazioni della giurisprudenza minoritaria circa l'obbligo, posto a carico di Equitalia, di notificare, sempre e comunque, al debitore il preavviso di iscrizione di ipoteca esattoriale.

E così, i giudici di legittimità sono pervenuti, con la sentenza 19667/14, alla conclusione che, in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario, l’iscrizione ipotecaria presuppone una specifica preventiva comunicazione al debitore.

Inquadrata in tal modo la questione, ne discende necessariamente che il preavviso di iscrizione di ipoteca debba essere comunicato al contribuente e precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, in quanto tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi.

3 Ottobre 2014 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!