L’omesso preavviso determina l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca esattoriale sui beni del debitore

L'iscrizione ipotecaria esattoriale non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessita' di procedere alla notifica dell'intimazione prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Tuttavia, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si provvederà ad iscrivere ipoteca.

Il termine previsto può essere utilizzato dal debitore anche per presentare eventuali osservazioni: l'omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

Queste le precisazioni, in tema di iscrizione di ipoteca esattoriale, fornite dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 20352/15.

21 Ottobre 2015 · Ornella De Bellis


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