La nullità del contratto di prestito quando il tasso di interesse moratorio supera il tasso soglia di usura degli interessi moratori
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Come noto, la Banca d’Italia provvede alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (intesi come media dello spread da applicare agli interessi corrispettivi – in pratica è stata rilevata una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali rispetto alla media degli interessi corrispettivi).
Pertanto si può calcolare, uno spread soglia di usura maggiorando di un quarto la media dei tassi convenzionali di mora rilevata dalla Banca d’Italia, più altri 4 punti percentuali, proprio come la legge 108/1996, all’articolo 2, comma 4, prevede per l’individuazione del tasso soglia di usura per gli interessi corrispettivi. Nella fattispecie lo spread soglia di usura si posiziona intorno al 6,6% circa.
Tuttavia, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interesse concretamente applicato, senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, al tasso soglia di usura ordinario va sommato lo spread soglia di usura come sopra individuato.
I presupposti per l’applicazione dell’articolo 1815, comma 2, del codice civile, da un lato, e dell’articolo 1384 del codice civile, dall’altro, sono differenti: la nullità comminata dall’articolo 1815, secondo comma, del codice civile presuppone, infatti, la violazione formale del tasso soglia, sicché la clausola contrattuale è usuraria o non usuraria anche per un solo centesimo di punto percentuale in più o in meno.
L’articolo 1384 del codice civile, invece, consente al giudice di intervenire tutte le volte in cui ritiene l’eccessività del saggio di mora convenuto fra le parti, a prescindere dalla circostanza che oltrepassi o sia attestato al di sotto del tasso soglia. Pertanto, il giudice potrà ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo.
20 Ottobre 2019 · Simonetta Folliero
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