Mutui e soglia di usura – Come interpretare la sentenza 350/2013 della Corte Suprema

La Corte di Cassazione con la nota pronuncia numero 350/2013, ha testualmente sostenuto che risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 c.p., e dell'articolo 1815 del codice civile, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

Tale motivazione merita una interpretazione adeguata e coerente con il sistema, laddove non può ritenersi che in essa risulti affermato niente altro se non che la disciplina relativa al tasso soglia, con le relative sanzioni, riguarda anche gli interessi moratori in sé considerati, con la conseguenza che anche rispetto ad essi deve verificarsi attentamente l'eventuale superamento del tasso soglia, e conseguentemente dichiararsi la nullità delle relative previsioni per il caso del suo superamento.

Laddove, invece, nella indicata sentenza della Suprema Corte si fa riferimento alla "maggiorazione di tre punti a titolo di mora" non vuole intendersi l'affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato, nella fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità, risultava usurario, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi.

Insomma, dalla nota sentenza della Corte di Cassazione numero 350/13, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi debbano essere sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.

In tale sentenza, come già accennato, la Suprema Corte ha chiarito solo che devono intendersi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori; senza affatto affermare che la verifica del superamento della soglia di usura debba comportare la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.

D'altra parte, per garantire che la somma fra tasso corrispettivo e tasso di mora di un mutuo risulti stabilmente al di sotto della soglia di usura bisognerebbe, paradossalmente, assumere un tasso di mora pari alla differenza fra soglia di usura e tasso corrispettivo.

Così hanno argomentato i giudici del Tribunale di Napoli nelle sentenze numero 5949/2013 e 18193/2013.

20 Maggio 2014 · Stefano Iambrenghi


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