Cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi ...

Cumulo degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti-usura


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Bisogna innanzitutto che si faccia chiarezza su cosa si debba intendere come cumulo degli interessi corrispettivi e moratori.

L’interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta. L’interesse di mora, secondo quanto previsto dall’articolo 1224 del codice civile, rappresenta invece il danno conseguente l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria.

Secondo la regola generale, l’interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno.

Il comma 2 dell’articolo 1224 del codice civile prevede che il saggio degli interessi moratori possa essere convenuto fra le parti, nel qual caso, non è dovuto l’ulteriore risarcimento.

Ciò posto, in materia di rapporti bancari, può discutersi di cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti.

La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi. Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari a (y+x)%.

Quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di cumulo. In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta.

Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.

La seconda dimensione nella quale si pone un problema di cumulo di interessi corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima. Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole distinguere – secondo il gergo bancario – la fase dell’incaglio, in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria, dal passaggio a sofferenza, che si verifica nel momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la chiusura del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (articolo 1186 del codice civile).

Nella fase dell’incaglio è frequente che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall’esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori, che si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno.

Ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori. Ora, se il rapporto fosse definitivamente chiuso (ovvero, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale), non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l’intero interesse percepito come avente natura moratoria. Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora aperto, vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l’interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l’interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l’interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l’interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità e funzione giuridica.

A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio cumulo si deve però controbattere che l’articolo 1224 del codice civile prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo. Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun cumulo effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell’ammontare, agli interessi corrispettivi previsti prima della mora ma che, per effetto di quest’ultima, ha cambiato natura.

In definitiva, nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi costituiscono la controprestazione del debitore mentre gli interessi moratori hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Gli interessi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale (spread), è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.

20 Ottobre 2019 · Simonetta Folliero

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