Il gratuito patrocinio (difendersi dai creditori a spese dello stato)

Il gratuito patrocinio - ovvero difendersi dai creditori a spese dello stato

Se in ogni aula di tribunale è scritto la legge è uguale per tutti, davvero tutti riescono ad accedere alla giustizia? La nostra bella costituzione ha stabilito "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", terzo comma articolo 24. Ma quali sono oggi questi mezzi e questi istituti? L'avvocato d'ufficio, obbligatorio nei procedimenti penali - pochi sanno che la sua prestazione non è gratuita - e il patrocinio a spese dello stato, l'ex gratuito patrocinio.

Per essere ammessi a questo istituto bisogna avere un reddito che non super i 10 mila 766,33 euro. A tanta gente però, italiani e non, manca un requisito necessario: una residenza anagrafica. Ed è per loro che sono nati gli Avvocati di strada.

A quali condizioni di reddito può essere richiesto il gratuito patrocinio

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.369,24.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'articolo 92 del Testo Unico, è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Chi può richiedere l'ammissione in ambito penale

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
  • indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
  • da chi (offeso dal reato - danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Dove si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio

Presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario; se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede.

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l'istanza inammissibile
  • può accogliere l'istanza
  • può respingere l'istanza.

Cosa produce l'accoglimento dell'istanza

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Esclusione dal gratuito patrocinio in ambito penale

Il beneficio non è ammesso:
- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore.

Gratuito patrocinio - Riepilogo

Hanno diritto al gratuito patrocinio i titolari di reddito imponibile non superiore a 11.369,24 euro (Decreto del Ministero della Giustizia Pubblicato su Gazz. Uff. numero 169/14).

Ai fini del raggiungimento di questo limite si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi.

L’istanza va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del DPR numero 115/2002.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio.

Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore (artt. 80 e 140, DPR numero 115/2002) tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato o nell’ambito degli altri albi ed elenchi indicati all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo numero 546/92.

Hanno diritto al gratuito patrocinio i titolari di reddito imponibile non superiore a 11.369,24 euro (Decreto del Ministero della Giustizia Pubblicato su Gazz. Uff. numero 169/14).

Ai fini del raggiungimento di questo limite si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi.

L’istanza va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del DPR numero 115/2002.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio.

Il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore (artt. 80 e 140, DPR numero 115/2002) tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato o nell’ambito degli altri albi ed elenchi indicati all'articolo 12, comma 2, decreto legislativo numero 546/92.

Altre importanti informazioni sul gratuito patrocinio qui.

2 Agosto 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

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3 risposte a “Il gratuito patrocinio (difendersi dai creditori a spese dello stato)”

  1. mario ha detto:

    salve, ho perso il lavoro l’anno scorso ad ottobre e quindi non ho più reddito, posso accedere al gratuito patrocinio

    • cocco bill ha detto:

      Certamente.

    • mario ha detto:

      Scusi, guardavo però i requisiti su un modello di domanda e ti chiedono espressamente i redditi dell’anno precedente, e nelle istruzioni specificano che se hai avuto redditi superiori a tot nell’anno precedente non ne hai diritto, mi sembra una ingiustizia , lei cosa dice? devo fare ugualmente la domanda?
      grazie

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