Rinuncia all’eredità – i creditori possono accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante debitore
Salve, siamo tre eredi che dovremmo accettare l'eredità dei nostri genitori deceduti.
Mio fratello vorrebbe passarmi i suoi diritti dell’eredità, perchè lui era amministratore unico di una SRL, alla quale da poco è stata presentata una istanza di fallimento.
Vorrei sapere se i suoi diritti all’eredità li posso accettare e come, e se durante la procedura fallimentare fatta alla società, farebbere una procedura per accertata responsabilità all'amministratore,io cosa andrei incontro per l’eredità… Grazie,spero di essere stata chiara.
Ci avevano già pensato altri, ma i creditori dei chiamati all'eredità che abbiano rinunciato possono farsi autorizzare entro 5 anni dalla rinuncia ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.
Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l'eredità in sostituzione del debitore chiamato.
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