Credito al consumo: acquisto tramite finanziaria? » Se il bene non è stato consegnato il consumatore non deve rimborsare il prestito
Acquisto di un bene tramite prestito con finanziaria: se l'oggetto non è stato consegnato o presenta differenze da quello effettivamente richiesto il consumatore ha diritto a non pagare il debito.
In caso di credito al consumo la finanziaria non può agire contro l'acquirente del bene finanziato se questo non è stato mai consegnato
Questo, in estrema sintesi, il concetto espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20477/14.
Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, in caso di acquisto di un bene tramite prestito con una finanziaria, se per qualche ragione il bene o il servizio non è stato consegnato o presenta qualità diverse da quelle prospettate, il consumatore ha diritto a non corrispondere l'onere.
A parere degli Ermellini, infatti, esiste il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo e il contratto di compravendita.
In pratica, posta l'interdipendenza tra il finanziamento e la vendita, se quest’ultima non va in porto per causa del venditore, la rata della finanziaria non deve essere più pagata dal consumatore, che, in tale fattispecie, sarà libero dal debito.
30 settembre 2014 · Andrea Ricciardi
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