Depenalizzazione della guida senza patente - Importo della sanzione e fermo amministrativo
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Il Decreto Legislativo 8/16, entrato in vigore il 6 Febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di molti reati: la norma ha importanti riflessi anche sul codice della strada, determinando, in particolare, la depenalizzazione del reato di guida senza patente.
Di seguito si descrivono le novità normative e le prime indicazioni operative fornite dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui alla circolare numero 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016.
Il reato di guida senza patente è stato depenalizzato limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo (in tale ipotesi il fatto commesso conserva carattere penale) ed è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
La guida senza patente di un ciclomotore, di un motoveicolo o di un autoveicolo si verifica quando il conducente:
- non ha la patente perché mai conseguita ovvero perché revocata con provvedimento definitivo già notificato all’interessato;
- non ha rinnovato la patente a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici richiesti dalle norme, anche in attesa del formale provvedimento di revoca della patente;
- ha una patente di categoria diversa da quella prescritta.
La sanzione amministrativa pecuniaria correlata alla guida senza patente varia da un minimo di Euro 5 mila ad un massimo di Euro 30 mila, con possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma pari al minimo edittale, vale a dire di Euro 5 mila. Il pagamento in misura ridotta non è tuttavia consentito per il caso di guida di macchine agricole o di macchine operatrici senza patente.
Inoltre, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o notifica dell’infrazione al Codice della strada di guida senza patente, una somma ulteriormente ridotta del 30% (cioè Euro 3 mila e 500). Secondo le regole generali, quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo del veicolo (ad esempio, perché fatto circolare contro la volontà del proprietario), è prevista l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il trasgressore non è ammesso al beneficio del pagamento ulteriormente ridotto del 30% ed il pagamento ha effetto estintivo solo se corrisposto nella misura del minimo edittale (euro 5 mila).
Resta ferma l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi: il veicolo, ricorrendone le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti, deve essere affidato in custodia allo stesso trasgressore, al proprietario o ad altro obbligato in solido. Naturalmente, in tali casi, il trasgressore non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia designato. Del divieto deve essere fatta espressa menzione nel verbale di affidamento in custodia del veicolo fermato.
8 Febbraio 2016 · Giuseppe Pennuto
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Commenti e domande
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Visto che era un reato cui soggiaceva il trasgressore (responsabilità personale), a seguito di depenalizzazione il proprietario del veicolo è obbligato in solido, oppure no?
Delle comuni violazioni al Codice della strada (quelle, per capirci, in cui potrebbe incorrere anche un patentato), il proprietario del veicolo condotto dal soggetto non munito di patente è obbligato in solido con il conducente al pagamento della conseguente sanzione amministrativa. Se beccato alla guida di un veicolo, il soggetto sprovvisto di patente subisce specifiche sanzioni (sempre amministrative) accessorie delle quali risponde in prima persona e per le quali non c’è obbligazione solidale per il proprietario. Tuttavia, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere di incauto affidamento, nel qual caso deve dimostrare che il veicolo è stato utilizzato dal soggetto non munito di patente senza il consenso del proprietario, o, comunque, contro la sua volontà