Fermo amministrativo e vendita del veicolo

Chi acquista un'auto sottoposta a fermo amministrativo non si accolla in nessun modo i debiti che hanno portato all'applicazione della misura cautelare. È sempre il vecchio proprietario, che ha venduto la propria auto, a dover adempiere ai propri doveri fiscali.

L'acquirente, prima di comprare un'auto, deve controllare il certificato di proprietà emesso dal Pra per verificare che il mezzo non sia gravato da un fermo amministrativo. Se lo fosse, il nuovo proprietario non potrà circolare con il mezzo e potrà subire le conseguenze di un eventuale pignoramento.

Fino a quando il debito non sarà saldato o cancellato, per esempio con uno sgravio da parte dell'ente creditore, Equitalia può comunque attivare sul patrimonio del vecchio proprietario, ancora unico debitore, nuove azioni cautelari ed esecutive (nuovo fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti del conto corrente eccetera).

Il vecchio proprietario, con la vendita dell'auto non si libera anche dal debito, ma sarà destinatario di nuove procedure propedeutiche alla riscossione dei debiti presenti nella cartella di pagamento.

Questo in teoria. Nella realtà il vecchio proprietario, pur restando per legge il debitore, diventa spesso difficilmente raggiungibile da chi ha commesso l'imprudenza (date le carenze degli archivi pubblici e la scarsa professionalità di non pochi commercianti, protrattesi fino a qualche anno fa) l'ingenuità o ha avuto la sfortuna, di acquistare il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Così, se il debito non è spropositato ed è legato a tributi o sanzioni in cui non è necessario paghi l'obbligato, è l'acquirente a farsene carico. Unico modo per poter usare il veicolo senza problemi.

Con l'occasione vale la pena di ricordare che il fermo amministrativo (indicato anche con il termine di ganasce fiscali)  consiste in una misura cautelare attivata da Equitalia attraverso la trascrizione del fermo, appunto,  del bene mobile registrato, per esempio, un'automobile nel Pubblico registro automobilistico, con conseguente divieto di circolazione. Se, dopo il fermo, il debito continua a non essere pagato,Equitalia può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta.

A partire dal 13 luglio 2011, con l’entrata in vigore della legge 106/2011, di conversione del dl 70/2011, sono stati introdotti nuovi obblighi in materia di comunicazioni dall'Agente della riscossione. In particolare la stessa legge stabilisce anche che il debitore non e' tenuto al  pagamento  di spese per la cancellazione del fermo amministrativo né all'agente  della  riscossione  né  al  pubblico  registro automobilistico gestito dall'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  o  ai gestori degli altri pubblici registri.

Infine, sempre a proposito di fermo amministrativo, ricordiamo che, con l’entrata in vigore della legge 106/ 2011, che ha convertito il dl 70/2011, sono state introdotte ulteriori procedure che Equitalia dovrà rispettare. In particolare, a partire dal 13 luglio 2011 per i debiti fino a 2 mila euro l’applicazione di misure cautelari ed esecutive, come il fermo amministrativo,  devono essere precedute dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

18 Ottobre 2011 · Rosaria Proietti


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Una risposta a “Fermo amministrativo e vendita del veicolo”

  1. Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è una misura cautelare che può adottare l’Agente della Riscossione per garantire il credito che è chiamato a riscuotere.
    L’Agente può attivare la procedura passati 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento oppure 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo (a partire dall’1 ottobre) senza che il contribuente abbia provveduto al versamento delle somme richieste.

    E’ previsto che l’iscrizione sia preceduta dalla notifica del preavviso di fermo. Nel caso in cui l’importo del debito sia inferiore a 2.000 euro, Equitalia è tenuta a inviare due solleciti di pagamento prima di poter procedere al fermo, il secondo dei quali (che costituisce altresì “preavviso di fermo”) decorsi almeno sei mesi dal primo. Passati 20 giorni dalla notifica del preavviso, l’Agente della Riscossione iscrive il provvedimento nel Pubblico Registro.

    Beni mobili soggetti a fermo amministrativo

    Il fermo amministrativo è applicabile a qualsiasi bene mobile iscritto in un Pubblico Registro italiano. Vi sono soggetti pertanto veicoli iscritti al PRA (autovetture, autocarri, motoveicoli etc…), imbarcazioni (registrate presso le Capitanerie di porto) e aeromobili.

    Effetti del fermo

    L’iscrizione del fermo nei pubblici registri ha come effetto il divieto di circolazione del veicolo. L’inosservanza di tale divieto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 731 a 2.928 euro o la confisca definitiva del veicolo. Si tenga inoltre presente che in caso di sinistro la Compagnia assicurativa non copre i danni in quanto il mezzo sottoposto a fermo non era autorizzato a circolare; l’inopponibilità degli atti di cessione del veicolo successivi alla data di iscrizione del fermo nei confronti di Equitalia.

    Cessazione degli effetti del fermo

    Il fermo amministrativo cessa di avere efficacia (con trascrizione dell’annullamento nei pubblici registri) nei seguenti casi:

    a) Pagamento: nel caso di pagamento integrale delle somme dovute, Equitalia ne dà comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente che emette l’atto di revoca del fermo inviandolo all’interessato, il quale deve recarsi al PRA per ottenere la cancellazione. Si ricorda che non è più prevista alcuna spesa a carico del contribuente per ottenere la cancellazione del fermo;
    b) Annullamento dell’atto: il fermo non ha più efficacia se l’avviso di accertamento (o la cartella di pagamento) è stato annullato dal giudice tributario (commissione tributaria provinciale o regionale) o dall’Agenzia delle Entrate in via di autotutela.

    E’ inoltre preclusa l’adozione del fermo nel caso in cui il ruolo o l’accertamento siano stati sospesi in via giudiziale (dalla commissione tributaria) o in via amministrativa (dall’Agenzia delle Entrate), ovvero nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto la rateazione delle somme iscritte a ruolo.

    L’accoglimento dell’istanza di rateazione, infatti, comporta la sospensione delle procedure esecutive e la conseguente revoca del fermo in precedenza adottato. Ovviamente in quest’ultimo caso, il fermo potrà essere nuovamente applicato in caso di decadimento dalla rateazione concessa per mancato pagamento di più di una rata.

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