La mancanza di rapporto diretto tra donante e donatario non assume alcun rilievo preclusivo al sussistere di una donazione indiretta

La donazione indiretta si caratterizza per il fine perseguito e non già per lo strumento negoziale adottato a tal scopo, che dunque può essere costituito da qualunque contratto o da più contratti collegati.

Ad esempio, la giurisprudenza ha rinvenuto una donazione indiretta nel collegamento tra contratto preliminare e definitivo di vendita in cui il primo stipulato da un genitore, che ebbe a corrispondere il prezzo, e il secondo dal figlio, che procedette all'acquisto in nome proprio; ancora ha ritenuto sussistente la donazione indiretta nella cointestazione di un libretto al portatore, in cui erano state depositate le sostanze originariamente appartenenti soltanto ad uno dei cointestatari.

Dunque la mancanza di rapporto diretto tra donante e donatario non assume alcun rilievo preclusivo al sussistere di una donazione indiretta.

In questi termini si è pronunciata la Corte di cassazione nella sentenza 21449/15.

23 Ottobre 2015 · Marzia Ciunfrini





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