Nulla la donazione indiretta con atto di vendita a titolo gratuito
Si tratta di una donazione vera e propria e non di una donazione indiretta, quando le parti, per raggiungere l'intento di liberalità, anziché utilizzare lo schema negoziale previsto dalla legge, ossia il contratto di donazione, adottano un contratto di compravendita senza versamento del prezzo.
Infatti, nella donazione indiretta attuata mediante una compravendita (vendo a 100 ciò che vale 200) pur intendendo avvantaggiare l'acquirente, il contratto stipulato non solo ha la struttura apparente della vendita, negozio a titolo oneroso, ma resta tale anche sostanzialmente, con effettivo scambio di prestazioni (immobile contro denaro) anche se non proporzionate.
Al contrario, nella compravendita dissimulante una donazione, il contratto effettivamente voluto dalle parti ha solo causa gratuita poiché non viene versato alcun prezzo. E, dunque, il contratto di vendita dissimula una donazione vera e propria, che risulta nulla per difetto della forma prevista dalla legge: atto pubblico redatto dal notaio alla presenza di due testimoni.
Così hanno statuito i giudici della Corte di Cassazione nella sentenza numero 15095/14.
4 luglio 2014 · Annapaola Ferri
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