Donazione diretta e donazione indiretta » Differenze ed eventuali conseguenze giuridiche

Esiste una rilevante differenza tra il contratto tipico di donazione (donazione diretta), che deve essere necessariamente concluso con la forma di atto pubblico (a meno che l'attribuzione patrimoniale che ne consegue non sia di modico valore) e le liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche non donative).

Senza perderci in disquisizioni dottrinali e di diritto, procederemo con alcuni esempi, basandoci esclusivamente sulle più recenti risultanze giurisprudenziali.

Costituisce donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario.

Anche la cointestazione di buoni postali fruttiferi, ad esempio, operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare una donazione indiretta, in quanto la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota.

Ancora, rappresenta una donazione indiretta il pagamento di un'obbligazione compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore. Nella fattispecie si assiste ad un’operazione che vede il coinvolgimento di tre soggetti: colui che paga, autore dell'adempimento che libera il debitore dalla propria obbligazione; il creditore; ed il debitore, beneficiario della liberalità.

Costituisce esempio di donazione indiretta anche la rinuncia all'eredità in favore di altri discendenti del de cuius.

Altresì donazione indiretta può aversi quando le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell’alienante: in tal caso, infatti, il contratto di compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire, in via indiretta, la finalità consistente nell'arricchimento dell'uno o dell'altro contraente.

Analizzando il contenuto di questa prima parte dell'articolo che si è occupato di individuare le fattispecie di donazione indiretta mutuandole dall'esperienza giurisprudenziale, si può senz'altro concludere che la donazione indiretta si realizza con atti diversi dal contratto concluso fra donante e donatario, bensì attraverso disposizioni unilaterali del donante, come l'adempimento o la rinuncia; con contratti, che vengono perfezionati tra donante e un terzo; con la combinazione di disposizioni unilaterali e contratti conclusi senza il coinvolgimento del donatario, come avviene nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui.

E' bene sapere che per la validità delle donazioni indirette non si richiede la forma solenne prevista per la donazione diretta, anche quando l'attribuzione patrimoniale è di valore elevato.

Per contro, le liberalità attuate a mezzo di trasferimento di titoli di credito, oppure tramite assegno bancario emesso a titolo di donazione non costituiscono donazioni indirette, ma donazioni dirette.

La giurisprudenza ha ricondotto alla donazione diretta, anche l'elargizione di somme di danaro mediante assegni circolari ed ha inoltre ravvisato una donazione diretta nell'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultimo a pagare all'istituto di credito le rate del mutuo bancario contratto di mutuo accollato.

Infine, deve considerarsi donazione diretta anche il trasferimento, per spirito di liberalità, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente.

Per la validità delle donazioni dirette è richiesta la stipula di un atto pubblico fra donante e donatario, salvo che ricorra l'ipotesi di una attribuzione patrimoniale di modico valore.

La donazione diretta di valore non modico, che non sia perfezionata attraverso un atto pubblico notarile (alla presenza di due testimoni), è suscettibile di annullamento per vizio di forma su domanda giudiziale degli eredi del disponente.

Le considerazioni fin qui esposte costituiscono una sintesi dei principi di diritto enunciati dai giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza 18725/2017.

30 Luglio 2017 · Marzia Ciunfrini


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