Valenza del domicilio fiscale per la notifica degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate e casi di difformità con la residenza anagrafica del contribuente – Comunicazioni di elezione e di variazione del domicilio fiscale

A norma dell'articolo 58 del decreto presidente repubblica 600/1973 le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.

L'articolo 60, sempre nel dpr 600/1973, prevede che è facoltà del contribuente eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano e che, in tal caso, l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ritiene che se il contribuente ha indicato proprio nella dichiarazione annuale espressamente il proprio indirizzo situato nel Comune di domicilio fiscale, tale indicazione non può che equivalere ad elezione di domicilio nel suddetto indirizzo. Anche la variazione del domicilio fiscale indicato dal contribuente e comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio, in particolare ai fini delle notifiche.

L'esercizio della facoltà, da parte del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, ai fini della notifica degli atti e degli avvisi che lo riguardano, determina, in capo alla Amministrazione finanziaria, l'obbligo di procedere alle conseguenti notifiche presso quel domicilio; ne consegue che è invalida la notifica dell'atto in luogo diverso dal domicilio fiscale eletto.

Va poi ricordato che il dpr 633/1972, all'articolo 35, prescrive che dalla dichiarazione di inizio attività, ai fini del rilascio della partita iva, deve risultare, tra l'altro, per le persone fisiche il domicilio fiscale e che la variazione del domicilio fiscale indicato dal contribuente comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio anche ai fini delle notifiche.

Infine, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, deve essere ritenuta valida la notifica dell'avviso di accertamento perfezionatasi presso quest'ultimo indirizzo.

Si tratta delle indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 14280/2018.

7 Giugno 2018 · Giorgio Valli




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