DOMANDA
In data odierna è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo fiscale: nel caso di eventuale vendita nei successivi 30 giorni, prima dell’effettivo scatto del fermo, questo sarà comunque iscritto al nuovo proprietario (come nel caso di vendita in data successiva al fermo)?
RISPOSTA
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attività di impresa o della professione (aticolo 86 sul fermo di beni mobili registrati – legge 602/1973).
Secondo quanto riportato nella sentenza della Corte di cassazione 20301/08, il preavviso di fermo amministrativo non arreca alcuna menomazione al patrimonio del debitore, non essendovi dubbio che, fino a quando il fermo non sia stato iscritto ai pubblici registri, il presunto debitore può esercitare pienamente tutte le facoltà di utilizzazione e di disposizione del bene (quindi, inclusa la vendita del veicolo).
Naturalmente, resta nella possibilità del creditore (Agenzia dell Entrate Riscossione) la possibilità di esperire azione revocatoria dell’atto di vendita.
10 Novembre 2020 - Giuseppe Pennuto
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