Limiti dell’espropriazione immobiliare per debiti esattoriali

AdER non dà corso all'espropriazione forzata se l'unico immobile di proprietà del debitore ad uso abitativo è eletto a residenza del debitore stesso












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Se si possiede oltre alla casa di abitazione, un secondo immobile, per rendere la prima casa non pignorabile dal fisco, è possibile liberarsi, e quindi vendere o donare il secondo immobile anche dopo che l’accertamento del fisco è già avvenuto o è necessario liberarsene prima?

Poi non mi è chiaro, la normativa parla di secondo immobile, ma se il secondo immobile non è accatastato come immobile ad uso abitativo, ma ad esempio categoria C6, essendo comunque un secondo immobile, rende comunque pignorabile sia il primo che il secondo?
Grazie.

L’articolo 76 (Espropriazione immobiliare) del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) stabilisce che l’agente della riscossione ovvero l’ Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia):
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Quindi, se il debitore esattoriale possiede più immobili, di cui uno solo abitabile, AdER non può procedere all’espropriazione dell’immobile se in quello stabile il debitore ha eletto residenza.

Per gli altri immobili, non abitabili, non è necessario procedere alla liquidazione volontaria a meno che il debito esattoriale non superi i 120 mila euro (e vi sia stata iscritta ipoteca). In tale ipotesi, qualora, cioè, l’immobile risulti ipotecato, è sempre meglio non attendere la vendita all’asta (che produce molto spesso ricavati di entità risibile), ma procedere con l’alienazione volontaria, consegnando ad AdER l’importo ricavato dalla vendita fino a copertura di quanto garantito dall’iscrizione ipotecaria.

In tal modo, anche se il credito non risulterà integralmente soddisfatto, si ridurrà il debito residuale post alienazione volontaria in misura sicuramente maggiore di quanto residuerebbe post alienazione forzata.

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13 Marzo 2024 · Paolo Rastelli

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