La banca non solo non può ritenersi esclusa della responsabilità poste a suo carico per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai suoi promotori finanziari per il fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro, di cui quest’ultimo si è illecitamente appropriato, con modalità difformi da quelle previste dalle norme vigenti (assegni intestati alla banca e non trasferibili), ma neppure può addurre tale circostanza come concausa del danno subito dall'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto. Infatti le disposizioni regolamentari emanate in materia dettano le principali regole di comportamento alle quali il promotore finanziario si deve attenere nei confronti degli investitori e sono volte ad offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dalla banca per il tramite del promotore: si tratta, in sostanza, di un meccanismo normativo che tende a responsabilizzare la banca in ...
La banca risponde di un illecito compiuto in danno di terzi dal suo promotore che lo abbia commesso in tale veste, con conseguente responsabilità della banca stessa, per effetto della correlazione, al risarcimento del cliente truffato. La circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle (assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati al promotore finanziario) non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore stesso, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale della banca al risarcimento del cliente truffato. Questo il principio enunciato dai giudici della Suprema Corte nella sentenza 25442/15. ...
A causa di debiti reiterati, quali finanziamenti non onorati e rate del mutuo quasi sempre saltate, mi è stato disposto un provvedimento di esecuzione forzata sull'immobile dove vivevo. Poco prima del procedimento, però, grazie ad una colletta organizzata da amici e parenti sono riuscito ad azzerare il debito con la banca. Così, ho sollecitato la cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca, avendo anche intenzione di vendere l'appartamento per andare in uno più piccolo e così restituire almeno in parte i soldi donati dai miei cari. La banca però non sembrava darmi ascolto. Avevo trovato un acquirente, ma non ho potuto cedere l'immobile, che avevo promesso in vendita come libero da gravami pregiudizievoli, ma che risultava ancora essere sotto espropriazione forzata. Ho così perso la possibilità della vendita e ho dovuto restituire la caparra. La banca si è decisa a cancellare i procedimenti solo dopo sei mesi dall'estinzione del debito. La mia ...