Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Ai fini del calcolo della percentuale spettante al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile vanno conteggiate anche le anticipazioni sul TFR già percepite dal coniuge obbligato, a meno che quest'ultimo non dimostri che quelle anticipazioni si riferiscano ad epoca antecedente all'instaurazione del giudizio divorzile oppure coeva alla convivenza matrimoniale o al periodo di separazione personale. Questo il principio giuridico sancito dai giudici della ...
L'indennità di buonuscita (trattamento di fine servizio o TFS) è l'importo che spetta ai dipendenti civili e militari dello Stato assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro con l'Amministrazione di appartenenza. Il trattamento di fine rapporto (TFR), invece, è l'importo corrisposto ai dipendenti privati e a quelli pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. La base contributiva, cui l'indennità di buonuscita deve essere commisurata, non può includere emolumenti diversi da quelli espressamente menzionati dal DPR 1032/1973 (articolo 38), la cui elencazione ha carattere tassativo, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di interpretare le locuzioni "stipendio", "paga" o "retribuzione" nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa. Più in particolare, il DPR 1032/1973, nell'individuare all'articolo 38 la ...
Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. Ora, come è noto, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. ...