Trasferimento ai figli terzi fiduciari dei fondi ottenuti grazie ad un prestito dietro cessione del quinto della pensione

In teoria si rischia sempre che il creditore del donante possa chiedere al giudice la declaratoria di nullità della donazione












Vorrei trasferire una somma di 30 mila euro (soldi ottenuti grazie ad un prestito dietro cessione del quinto della pensione), ad uno dei miei figli, e in seguito una piccola cifra mensile: temo, a breve, il pignoramento del mio conto corrente per un precedente prestito non restituito. Al momento però non ho azioni esecutiva avviate nei miei confronti.

Trasferendo questo danaro a mio figlio potrà essere soggetto a qualsivoglia azione di recupero da parte della società creditrice? Quale motivazione posso scrivere a motivo del trasferimento.

In teoria si rischia sempre che il creditore del donante possa chiedere al giudice la declaratoria di nullità della donazione in quanto di non modico valore e non effettuata con atto notarile.

I fondi ottenuti grazie ad un prestito dietro cessione del quinto della pensione hanno il grande vantaggio di non richiedere, in caso di premorienza del debitore, l’obbligo di restituzione dell’eventuale residuo agli eredi che accettano l’eredità: una valida ed inattaccabile causale di trasferimento del denaro, ripartito in parti uguali a tutti i figli, potrebbe essere quella di anticipazione sull’eredità.

I fondi possono essere poi facilmente ricondotti ad uno solo dei fratelli. Si possono anche trasferire ad un solo figlio i soldi ottenuti con il prestito apponendo la causale “anticipo dell’eredità”, ma poi il figlio prescelto correrebbe il rischio di dovere, per collazione (articolo 737 del codice civile), conferire all’attivo ereditario, la somma ricevuta a titolo di donazione effettuata in vita a suo favore dal genitore poi deceduto.

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20 Febbraio 2022 · Chiara Nicolai