Devo presentare dei documenti all’AdE in norvegese: li posso tradurre io e farli asseverare dal consolato di Oslo, oppure devo necessariamente far fare una traduzione giurata?
I giudici della Corte di cassazione (sentenza 12525/2015) hanno stabilito che nel contenzioso tributario la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex articolo 123 del codice di procedura civile.
Quindi se il contenzioso con l’Agenzia delle entrate è ancora in fase di ricorso amministrativo e non giudiziale, potrà senz’altro utilizzare la traduzione asseverata dal consolato. Successivamente, qualora la controversia approdasse in Commissione Tributaria Provinciale, il giudice adito procederà, eventualmente, alla nomina di un traduttore consulente tecnico d’ufficio nel caso in cui l’ADE dovesse contestare il contenuto della traduzione da lei prodotta o il giudice stesso dovesse ritenere la traduzione non idonea.
9 Febbraio 2017 · Paolo Rastelli
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