Equitalia e ipoteca

Ipoteca, ipoteca Equitalia o ADER, ipoteca esattoriale, ipoteca legale












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Abbiamo ereditato un immobile sul quale Equitalia, per debiti di un coerede, ha iscritto ipoteca a maggio 2010.

Siamo 5 cespiti e l’ipotecato rappresenta 1/25 dell’eredità.

1) Non avendo avuto ulteriori comunicazioni ci chiediamo quando inizierà il procedimento vero e proprio con il decreto ingiuntivo da parte di Equitalia?

2) Che cosa fare per accelerare i tempi?

3) Negli ultimi mesi abbiamo sentito parlare di una modifica del procedimento di espropriazione dell’Equitalia consistente nella vendita da parte del debitore stesso. E’ già diventata legge? Quale è il procedimento?

4) Se il debitore non è reperibile, quale è l’iter?

Equitalia non ha adesso alcuna fretta dal momento che l’immobile è ipotecato e gli interessi corrono: per accelerare l’iter basta pagare il debito dell’erede debitore, vendendo l’immobile oppure raccogliendo quanto necessario fra i coeredi. L’ipoteca esattoriale non preclude la vendita, ma è misura cautelare. L’acquirente, tramite visura ipocatastale è consapevole che sull’immobile grava ipoteca esattoriale e si adopererà in modo che parte del prezzo da pagare venga destinato al creditore.

Quando e se l’immobile sarà pignorato per espropriazione tramite vendita all’asta, allora si potrà ricorrere al dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto delle novità sulla vendita dei beni.

Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del dpr 602/73, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.

Ma ho qualche dubbio che convenga attendere il pignoramento dell’immobile.

Se il coerede debitore è irreperibile, gli atti propedeutici all’espropriazione ed alla vendita gli verranno notificati per compiuta giacenza o tramite affissione all’albo pretorio comunale. Ma, riceveranno naturalmente la notifica anche i coeredi, non debitori, dell’immobile soggetto ad espropriazione forzata.

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5 Febbraio 2012 · Tullio Solinas

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